Decadenza
Lo studente iscritto a tempo pieno ad un Corso di Laurea, di laurea magistrale/specialistica o di laurea magistrale a ciclo unico non può più rinnovare l’iscrizione allo stesso Corso di Studio qualora non ottenga almeno 30 CFU entro quattro anni accademici successivi a quello di immatricolazione. Non può più rinnovare l’iscrizione allo stesso Corso di Studio, fatte salve le diverse determinazioni delle strutture didattiche in applicazione di quanto previsto all’art. 11, co 8, del Regolamento Didattico di Ateneo: lo studente iscritto a tempo pieno ad un Corso di Laurea triennale che non consegua il relativo titolo entro 5 anni successivi alla durata normale del corso, lo studente iscritto a tempo pieno ad un Corso di Laurea magistrale che non consegua il relativo titolo entro 3 anni successivi alla durata normale del corso; lo studente iscritto ad un Corso di Laurea magistrale a ciclo unico che non consegua il relativo titolo entro 8 anni successivi alla durata normale del corso. Per gravi e documentati motivi si può derogare ai suddetti termini con delibera del Senato Accademico, previo parere della Commissione Diritto allo Studio I tempi di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono raddoppiati per gli studenti con iscrizione a tempo parziale. In caso di percorso formativo con iscrizione mista (a tempo pieno e a tempo parziale) la decadenza sarà calcolata proporzionalmente agli anni di iscrizione con le diverse modalità di iscrizione. Lo studente decaduto può immatricolarsi successivamente ad un Corso di Laurea e di laurea specialistica/magistrale con attività a tempo pieno o a tempo parziale. A questi fini, il Consiglio Didattico competente procede, su richiesta dell'interessato all’atto dell’immatricolazione, al riconoscimento dei crediti acquisiti previa verifica della loro non obsolescenza. La decadenza non opera nei confronti degli studenti che siano in difetto del solo esame di laurea. Non opera, inoltre, ove lo studente ottenga dichiarazione di non obsolescenza dei CFU acquisiti da parte della struttura didattica. La valutazione potrà essere effettuata dietro presentazione ad opera dello studente di istanza alla struttura didattica competente in termini utili ad ottenere la valutazione entro il termine di maturazione della decadenza. All’esito della verifica dell’obsolescenza dei CFU acquisiti, effettuata ai sensi dell’art. 12, co. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e secondo la disciplina specifica contenuta nei Regolamenti Didattici dei corsi di studio, la struttura didattica, valutata la non obsolescenza di tutti o parte dei CFU acquisiti, potrà determinare la reiscrizione dello studente ad un anno di corso precedente, con la ridefinizione dell’intero percorso formativo. Non incorre nella decadenza lo studente che, nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, chieda ed ottenga il trasferimento ad altro Corso di Studio. Lo studente di qualsiasi corso del previgente ordinamento decade qualora non superi esami per otto anni accademici successivi all’anno di sostenimento dell’ultimo esame.
Per formalizzare la decadenza e richiedere la chiusura della carriera, scarica il modulo di restituzione diploma e invialo in Segreteria Studenti tramite la piattaforma: https://